Art. 49.
(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato).

      1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a darne comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza.
      2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.